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Che cosa si intende per infortunio sul lavoro?

L’infortunio sul lavoro è un evento nefasto che provoca un danno all’integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Elementi essenziali dell’infortunio sul lavoro sono:

  • l’evento nefasto 

  • il trauma fisico (lesione per il lavoratore)

  • l’occasione di lavoro 

  • la causa violenta

L’occasione di lavoro: l’infortunio deve essere generato da un incidente che sia connesso con l’attività lavorativa svolta dall’individuo infortunatosi e correlato alla sua condotta a tal fine (svolgimento del lavoro e di tutte le attività prodromiche o strumentali ad esso).

La causa violenta è da intendersi, come quella componente esterna che, interferendo in maniera repentina e diretta all’interno del luogo di lavoro, compromette l’integrità psico-fisica del lavoratore.

Cosa deve fare il dipendente in caso di infortunio sul lavoro?

In seguito all’avvenuto evento nefasto, anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligato a darne notizia al proprio datore di lavoro; la comunicazione deve essere immediata e tempestiva nell’interesse del lavoratore stesso, dato che non ottemperando a questo obbligo si perde il diritto alle prestazioni INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

Infortunio sul lavoro: cosa deve fare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro, una volta appreso dell’avvenuto infortunio, deve avvertire l’INAIL mediante la comunicazione o la denuncia entro due giorni da quando il lavoratore gli ha fornito notizia dell’evento assieme agli estremi del certificato medico. 

Cosa deve fare il medico?

Il medico o la struttura sanitaria, che appresta le cure al lavoratore, deve inviare il certificato telematicamente all’INAIL.

Successivamente è onere del lavoratore fornire al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi ivi indicati.

Come fare la denuncia di infortunio?

A seconda dell’entità dell’infortunio e della prognosi il datore di lavoro effettuerà:

  • la sola comunicazione di infortunio, se l’evento ha cagionato una prognosi e una conseguente impossibilità del lavoratore a svolgere la propria attività lavorativa per almeno un giorno (successivo a quello dell’infortunio) o prolungata fino a tre giorni. 

  • la denuncia d’infortunio, quando la prognosi è superiore a 3 giorni (oltre a quello dell’evento).

Infortunio sul lavoro: indennità giornaliera

In base alla gravità dell’evento lesivo si avrà una temporanea e assoluta impossibilità a compiere qualsivoglia attività ben che meno quella lavorativa, con conseguenze negative sulla la retribuzione. Perciò l’INAIL interviene e – grazie al contributo che ogni datore versa all’istituto quale premio assicurativo – assicurando al lavoratore infortunato le sue competenze.

La prima di queste è l’Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, finalizzata:

  • a garantire un trattamento retributivo al lavoratore assente dal lavoro per infortunio

  • a coprire spese sanitarie (cure mediche, accertamenti diagnostici, protesi).

Dal 1° al 3° giorno il lavoratore percepirà la paga dal datore di lavoro:

  • il 100% della sua normale retribuzione giornaliera inerente al giorno nel quale l’infortunio è avvenuto;

  • il 60% della normale retribuzione, fino al terzo giorno successivo al giorno dell’evento (c.d. “periodo di carenza”).

A partire dal 4° giorno, scatta invece l’indennità INAIL che sarà pari:

  • Al 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore e sarà erogata dal 4º al 90° giorno in cui permane l’infortunio;

  • Al 75% della retribuzione media giornaliera del lavoratore, erogata dal 91° giorno sino alla guarigione del lavoratore.

Infortunio sul lavoro: il danno biologico e le tabelle di indennizzo

Quando permane una inabilità al lavoro a seguito dell’infortunio, l’INAIL erogherà delle prestazioni a seconda del grado di menomazione subite e del c.d. danno biologico, accertato sulla base della “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000:

  • qualora il danno comporti una menomazione permanente di entità superiore al 6% ed entro il 15% sarà erogata una prestazione economica detta “indennizzo in capitale” e verrà erogata in una unica soluzione. 

  • Quando invece la permanente menomazione accertata oscilla tra il 16% ed il 100% l’indennizzo viene erogato in rendita e l’importo si compone di una quota che risarcisce e indennizza il danno biologico ed un’altra che invece indennizza la ridotta capacità del lavoratore a produrre reddito.

Se l’infortunio è talmente grave da provocare la morte del lavoratore, sorge il diritto della famiglia ad avere supporto, e l’INAIL erogherà ai congiunti una rendita o un beneficio una tantum.

Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è quello che si verifica lungo il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi:

  • dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa;

  • da un primo luogo di lavoro ad un altro, qualora il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti lavorativi;

  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa qualora non sia presente una mensa all’interno dell’azienda.